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CASO “FIORIERE” – I “BUCHI NERI” DEL REGOLAMENTO

esercizio-con-permesso-fai-da-te

permesso-fioriera2In risposta alle nostre richieste di chiarimento in merito al regolamento di utilizzo del suolo pubblico, dal Comando della Polizia Municipale sono pervenute precisazioni per il precedente articolo (AUTORIZZAZIONI (FANTASMA?) FAI DA TE NON SANZIONATE) che modificano in parte quanto scritto e commentato.

Secondo il nostro regolamento in materia, e stando a quanto comunicatoci verbalmente dal responsabile dell’ufficio preposto ai controlli, il proprietario dell’esercizio Beershop 57 ha le “carte in regola”. Nel senso che “ha la prevista autorizzazione (mai messa in dubbio) per l’occupazione del suolo pubblico”.

La stranezza, se così si può definire, è che il nuovo regolamento comunale, in vigore dal 1° gennaio 2012, nulla “dice” chiancone alatoe quindi nulla “regolamenta” circa l’occupazione del suolo pubblico durante le ferie e gli orari di chiusura dell’esercizio intestatario dell’autorizzazione. E nulla prevede circa l’affissione esterna dell’autorizzazione o di una benché minima segnaletica ufficiale che ne delimiti area occupata e ne precisi orario e durata.

In passato, la precedente Amministrazione Longo (OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO: “CHI SI ALLARGA, NON PAGA”!) aveva ideato una segnaletica orizzontale per delimitare l’area occupata, che oggi risulta dimenticata anzichè migliorata. Concedendo di fatto ai commercianti, come per il passato, ampia discrezionalità e fiducia (SPAZI PUBBLICI E PANCHINE “OSTAGGIO” DEGLI ESERCENTI), salvo accertamenti in loco, a seguito di controlli più scritte-delimitazione3o meno programmati, per verificare il rispetto di quanto previsto dall’art. 4 del regolamento in merito alla “durata dell’occupazione e alla misura dello spazio concesso”.

Fermo restando ciò, tale regolamento andrebbe applicato anche in funzione del Codice della Strada e del buon senso. Primo, perché, sempre all’art. 4, è precisato che “è fatta salva in ogni caso l’obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni”, cioè a dire di lasciare libero non meno di 1.5 mt di larghezza per il passaggio dei pedoni.

Secondo, perché, a nostro modesto avviso, non ha molto senso che si occupino spazi in periodi in cui non li si utilizza sottraendoli a pedoni, passanti e veicoli.

Per cui, considerando quanto sopra, dal momento che l’esercente non ha alcuna responsabilità, salvo l’applicazione delle “direttive” contenute nell’articolo n. 4 di cui sopra, non possiamo che prendere atto dei chiarimenti pervenuti e porre al titolare le nostre doverose scuse.

 

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