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Cronaca

SENTENZE TAR ILLEGITTIMITÀ EDILIZIE. CHI HA VINTO?

cantiere loica

tribunale-legge-ugualeUna quaterna sulla ruota del…TAR Puglia: 47 – 94 – 95 – 96, anno 2015”, questo il commento a caldo espresso dal Prof. Vito Antonio Vinci sul suo profilo Facebook all’indomani della pubblicazione del pronunciamento del TAR Puglia, sede di Bari, in merito alle note vicende edilizie che hanno tenuto banco negli ultimi anni qui a Gioia del Colle.

Quattro numeri corrispondenti ad altrettanto sentenze emesse dai giudici amministrativi pugliesi aventi tutte per oggetto lo stesso argomento e pressoché gli stessi attori.

Da una parte le società costruttrici Loi.Ca Costruzioni S.r.l. e Tecnocostruzioni S.r.l., unitamente al Comune di Gioia del Colle, e dall’altra parte la Provincia di Bari, la Regione Puglia, e il prof. Vito Antonio Vinci e Associazione “Liberta’ e Giustizia” – Circolo Pietro Calamandrei di Gioia del Colle.

Oggetto del contendere l’annullamento:

– “della Determina Dirigenziale adottata dal Dirigente del Servizio Edilizia Pubblica e Territorio della Provincia di Bari, il 1 agosto 2013, n. 5939, notificata al ricorrente presso la casa comunale in data 30 agosto 2013 e recante l’annullamento, ai sensi dell’art. 39, comma 2, D.P.R. n. 380/2001, del Permesso di Costruite n. 35/2011, rilasciato in data 19 luglio 2011 dal Comune di Gioia del Colle in favore della società Loi.Ca Costruzioni S.r.l.;

– della nota prot. PG 0105096 del 12 giugno 2013, del Servizio Edilizia Pubblica e Territorio della Provincia di Bari; resa dal medesimo Dirigente del Servizio Territorio della Provincia di Bari, recante invito al Comune di Gioia del Colle ad adottare apposita determinazione di annullamento del permesso di costruire nel termine di 30 giorni;

b) del parere definitivo reso il 30.5.2013 dal Comitato Tecnico Amministrativo, costituito ai sensi del “Regolamento per l’esercizio delle funzioni delegate dall’art 39 della LR. l9 luglio 2006 n. 22” della Provincia di Bari;Il-Tribunale-di-Bari

– della nota prot. A00079 – 0005943, del 16 maggio 2013, del Servizio Urbanistica – Area Politiche per la Mobilità e Qualità Urbana – Assessorato Qualità del Territorio, della Regione Puglia;

– della nota prot. PG 0207014 del 30 novembre 2012, del Servizio Edilizia Pubblica e Territorio della Provincia di Bari;

– della nota prot. PG 0202439 del 26 novembre 2012, del Servizio Edilizia Pubblica e Territorio della Provincia di Bari;

– della nota prot. PG 0137236 del 7 agosto 2012, del Servizio Edilizia Pubblica e Territorio della Provincia di Bari;

– del parere reso il 26 luglio 2012 dal Comitato Tecnico Amministrativo in materia urbanistica presso la Provincia di Bari, recante “Oggetto: Comune di Gioia del Colle (BA) – P.d.C. 35/2011”;

– della nota-esposto del sig. Vito Antonio Vinci acquisita al protocollo provinciale n. PG 0049370 del 30.08.2011

– della nota di due consiglieri comunali del Comune di Gioia del Colle acquisita al protocollo provinciale n. PG 0113570 del 27.06.2013 con allegata nota prot. A00 079-0005943 del 15.05.2013 della Regione Puglia;

– dell’atto di significazione di due consiglieri comunali del Comune di Gioia del Colle acquisito al protocollo provinciale n. PG 0060488 del 02.04.2013;

– e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, pur se ignoto ed in quanto lesivo, nonché per l’accertamento del diritto della Società ricorrente al risarcimento di ogni danno derivante dall’attività illegittima posta in essere dalla Provincia di Bari e/o dal Comune di Gioia del Colle o, in via subordinata, all’indennizzo ex art. arena-castellano-spalle21 quinquies L. n. 241/1990, con conseguente condanna della Provincia di Bari e/o del Comune di Gioia del Colle, anche in solido, al pagamento delle somme dovute, oltre interessi e danno da svalutazione.

E con i motivi aggiunti del 29.11.2013, ad:

– annullare (…) tutti gli atti in epigrafe impugnati;

accertare il diritto della società ricorrente al risarcimento del danno o, in subordine, all’indennizzo ex art 21 quinquies Legge n. 241/1990, per interruzione lavori pari adEuro71.000,00, del danno emergente pari ad Euro 1.465000,00, del lucro cessante pari ad Euro 1.482.426,00 per la complessiva somma di Euro 3.018.426,00, o di quell’altra somma dovuta e da accertarsi a mezzo di consulenza tecnica d’ufficio o ritenuta equa ex art. 1226 c. a, oltre interessi e danno da svalutazione, nonché del danno per diminuita affidabilità nel sistema bancario, da liquidarsi in via equitativa, e conseguentemente condannare al pagamento delle suddette somme la Provincia di Bari in persona del Presidente p.t. della Giunta e/o il Comune di Gioia del Colle, in persona del Sindaco p. t., anche in solido tra loro”.

Quattro sentenze, identiche nella loro risoluzione, che di fatto hanno confermato la presenza di illegittimità nella emissione dei vari permessi di costruire rilasciati, con conseguente irregolare realizzazione dei manufatti.

E se da un lato, “Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciandosi sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e per l’effetto annulla la determina n. 5939 dell’1.8.2013 della Provincia di Bari ed i relativi atti prodromici in oggetto compiutamente indicati”, dall’altra “respinge la domanda risarcitoria, compensa le spese e ordina che le sentenze siano eseguite dall’autorità ammtribunale giustizia processo avvocato giudice big beta-2inistrativa”.

Sentenze che, in definitiva, confermano, forse definitivamente ma contrariamente a quanto qualcuno ha voluto far credere, quanto sancito dalla sentenza del Consiglio di Stato, “che la questione debba essere risolta facendo riferimento allo specifico precedente in materia (inerente il PRG del Comune di Gioia del Colle), rappresentato dalla decisione del CdS n. 2578/2012 (cui le parti hanno fatto reiteratamente riferimento, vuoi per affermarne, vuoi per confutarne la portata dirimente).

Infatti, la Sezione ritiene che “la sentenza esclude in modo inequivoco la compatibilità di interventi commerciali realizzati attraverso strutture di medie e grandi dimensioni nelle zone F1, con argomenti cui la Sezione aderisce”.

“Conclusivamente – i giudici del TAR confermano – che il profilo di illegittimità fondamentale dei titoli edilizi per incompatibilità con la vocazione urbanistica del suolo, restano insuperati”.

Fine della storia? Difficile a dirsi. Al momento non resta che verificare se i quattro numeri proposti sulla ruota di Bari faranno felice qualcuno o meno.

Per scaricare la Sentenza n.47, clicca qui.
Per scaricare la Sentenza n.94, clicca qui.
Per scaricare la Sentenza n.95, clicca qui.
Per scaricare la Sentenza n.96, clicca qui.

 

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