ACCESSIBILITÀ EDIFICI PUBBLICI. LE PROPOSTE DI DONATO PARADISO
Provvediamo a pubblicare la proposta di delibera per una modifica del Regolamento Edilizio in materia di accessibilità agli edifici pubblici e commerciali inviata in redazione dal Consigliere Comunale di minoranza, Donato Paradiso.
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ACCESSIBILITÀ, VISITABILITÀ, ADATTABILITÀ DEGLI EDIFICI APERTI AL PUBBLICO – BARRIERE ARCHITETTONICHE
1 – “Tutti gli edifici aperti al pubblico devono essere Visitabili e Adattabili oltre che Accessibili, secondo le indicazioni normative vigenti. In tutti gli interventi edilizi sulle unità immobiliari aperte al pubblico, a partire dagli interventi qualificabili di manutenzione straordinaria, deve essere garantito il requisito di Visitabilità per gli spazi utilizzati dal pubblico. Gli accessi devono essere garantiti dal piano strada con arretramento della porta di ingresso rispetto al filo della vetrina e la formazione di un piano inclinato trattato con materiale antisdrucciolo e segnalato con colore visibile, di lunghezza adeguata all’arretramento della soglia di ingresso, anche in deroga alle pendenze massime di legge (con al massimo una pendenza del 15% per uno sviluppo massimo di 2 metri).
2 – Qualora non sia possibile realizzare una soluzione per l’ingresso accessibile a causa dell’eccessivo dislivello esistente o per altre questioni strutturali, è possibile intervenire con una soluzione che insista sullo spazio antistante all’ingresso su suolo pubblico con soluzioni di adeguata efficacia (rampe esterne, piattaforme meccaniche, rampe removibili). A tal fine il progetto – a firma di un tecnico abilitato – dovrà essere presentato all’Ufficio Tecnico Comunale e dovrà individuare la soluzione più adatta, mantenibile a titolo gratuito, nel rispetto degli spazi di passaggio sul marciapiede, della sicurezza, delle attrezzature/impianti pubblici e della percezione da parte delle persone con disabilità sensoriale; in questo caso per l’occupazione di suolo pubblico non sarà previsto alcun onere. Qualora non sia possibile, per la ridotta larghezza del marciapiede, adottare una soluzione che insista sullo spazio antistante l’ingresso su suolo pubblico, è possibile adottare la soluzione provvisoria (scivoli mobili o altre soluzioni) di cui al successivo comma 3.
3 – Tutte le attività di farmacia e parafarmacia, le attività di tipo ricettivo, culturale, sportivo e per lo spettacolo, aperte a pubblico nonché tutte le strutture pubbliche che non presentino un ingresso accessibile sono tenute, entro 12 mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, a dotarsi di una soluzione provvisoria, per garantire l’accesso alle persone con disabilità, con scivoli mobili (o altra soluzione) e campanello di chiamata (visitabilità condizionata), secondo le note tecniche allegate al presente Regolamento. L’occupazione di suolo pubblico non comporta alcun onere.
4 – Le attività di tipo commerciale possono adottare le stesse soluzioni di cui al punto precedente. In tal caso oltre al mancato obbligo di pagamento della tassa per l’occupazione di suolo pubblico è prevista, inoltre, la possibilità di ottenere il rimborso delle spese sopportate per i lavori di adeguamento di cui al punto precedente scontando l’importo dalla Tari in un periodo massimo di tre anni.
5 – Ai requisiti di Accessibilità, Visitabilità e Adattabilità sono ammesse le deroghe previste dalla legislazione vigente ed in particolare quelle relative:
a) ai locali tecnici, l’accesso ai quali è riservato ai soli addetti;
b) agli edifici, agli spazi ed ai servizi esistenti, per i quali è ammessa deroga in casi di dimostrata impossibilità tecnica, connessa agli elementi strutturali o impiantistici;
c) agli edifici soggetti a vincolo monumentale, solo nei casi in cui le opere di adeguamento possano costituire pregiudizio ai valori storici ed estetici del bene tutelato.
E’ fatta salva la possibilità di intervenire comunque con opere provvisionali come previsto dalla normativa”.
Donato Paradiso – Consigliere Comunale