Archivio Gioianet

La Voce del Paese – Un Network di Idee

Attualità

Bonus lavoratori agricoli Sostegni bis: requisiti e importo

braccianti-koz-E-U32601356063839-Mr-H-656x492-Corriere-Web-Sezioni

Bonus-braccianti-agricoli-2021-ecco-quando-arriva Nella Gazzetta ufficiale del 25 maggio è stato pubblicato il Decreto “Sostegni-bis” (D.l. n. 73/2021) contenente numerose disposizioni in materia di lavoro e sostegno al reddito, con lo scopo di salvaguardare l’occupazione nella fase di ripresa post emergenza COVID. Il Decreto numero 73, in vigore dal 26 maggio 2021, reintroduce un assegno una tantum, un bonus covid, a beneficio degli operai agricoli a tempo determinato.

La somma sarà corrisposta dall’INPS con le modalità di pagamento indicate in sede di inoltro della domanda.

Alla stregua delle altre prestazioni COVID, si può ragionevolmente ipotizzare l’accredito delle somme a mezzo di:

– Bonifico bancario o postale;
– In alternativa bonifico domiciliato presso gli uffici postali.

Il sussidio avrà un importo pari a 800 euro una tantum a condizione che gli interessati presentino i seguenti requisiti:

* essere operatori agricoli con contratto a tempo determinato;
* aver effettuato, nel corso del 2020, almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;
* non essere titolari, al momento della presentazione della domanda, di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità;
* non essere titolari di pensione, sempre al momento della presentazione della domanda.

Il Decreto prevede inoltre l’incompatibilità con l’assegno una tantum, di importo pari a 2.400,00 euro, riconosciuto sempre dal “Sostegni” (articolo 10 D.l. n. 41/2021) in favore di talune categorie lavorative, colpite dagli effetti economici dell’emergenza COVID, come:

– Lavoratori stagionali del turismo e stabilimenti termali;af
– Lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da turismo e stabilimenti termali;
– Intermittenti;
– Lavoratori autonomi occasionali;
– Incaricati alle vendite a domicilio;
– Dipendenti a tempo determinato dei settori turismo e stabilimenti termali;
– Lavoratori dello spettacolo.

Questa indennità, si legge nella norma citata, presenta le seguenti caratteristiche:

° è esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);
° è incompatibile con il reddito di cittadinanza;
° è incompatibile con il reddito di emergenza;
° non è cumulabile con i bonus una tantum per lavoratori stagionali, del turismo e dello spettacolo;
° è cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità.

La domanda dovrà essere presentata all’INPS entro la scadenza del 30 giungo 2021.

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *