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ARENA CASTELLANO: NUOVE INTEGRAZIONI DI ILLEGITTIMITA’

arena-castellano-cantiere-p

vito_antonio_vinciLunedì scorso, 18 aprile 2011, è stato protocollato, presso il comune di Gioia del Colle, un nuovo documento di integrazione (si tratterebbe della 2^ integrazione) all’”atto di significazione e diffida del 25 febbraio 2011”, avente per oggetto “il permesso di costruire n. 96/2010 rilasciato dal Dirigente dell’U.T.C. di Gioia del Colle per la realizzazione di due interventi edilizi in zona omogenea F1 di P.R.G.: realizzazione uffici, negozi e box; demolizione e ricostruzione di civile abitazione, ex art. 4 della L.R. n. 14/2009”. Un atto meglio conosciuto come permesso ex Arena Castellano.

Un documento, preparato e sottoscritto da Vito Antonio Vinci, in cui il nostro concittadino porta, a sostegno delle proprie tesi, “ulteriori elementi di valutazione che consentano, nel rispetto dell’autonomia di ciascuno, di assumere le determinazioni connesse alle competenze e alle funzioni derivanti dalle leggi vigenti”.

arena-castellanoUna ulteriore dettagliata disamina certificata da puntuali riferimenti a leggi, sentenze e regolamenti che sembrerebbero avvalorare ulteriormente le sue tesi circa l’illegittimità del rilascio del permesso di costruire oggetto del contendere.

Tanto da “reiterare la richiesta dei poteri sostitutivi per l’annullamento del più volte citato p.d.c., ex art. 21 della L.R. n:20/2001, poteri delegati in termini di funzioni alla Provincia, ex art. 39 della L.R. n.22/2006”, ai quali Vito Antonio Vinci ne riassume le motivazioni ponendo loro i seguenti interrogativi:

  • L’intervento edilizio in corso rientra tra quelli previsti dall’art. 3 del DM 1444/1968?
  • E’ legittimo il rilascio del p.d.c. senza il preventivo nulla-osta di competenza della Provincia, essendo il suolo de quo ricadente nei siti della Rete 2000?
  • E’ legittimo l’intervento edilizio di cui all’art.4 della L.R. n.14/2009 attesi i “limiti di applicazione” di cui all’art.6 lettera h)?
  • Nell’intervento de quo è stato violato l’art.15, 5° comma, della L.R. n.20/2001?
  • Il citato p.d.c. appare viziato da eccesso di potere, atteso che non risultano soddisfatte le prescrizioni di cui all’art.107, 3° comma lettera f), del Dlgs n. 267/2000: “…nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo…”, per cui la richiesta del privato, prima del rilascio del p.d.c., andava sottoposta alle valutazioni e alle decisioni del Consiglio Comunale, unico organo deputato a formulare atti di indirizzo?
  • È lecito che soltanto il Comune di Gioia del Colle, nella gestione delle aree destinate a servizi di quartiere, disattenda le norme alle quali, invece, fanno riferimento i Comuni della Provincia di Bari che sono stati citati?

arena-castellano-frontale-pInterrogativi su cui attende fiducioso delle risposte precisando, però, che se le stesse “confuteranno le argomentazioni fin qui svolte vorrà  dire che il sottoscritto ha interpretato erroneamente leggi e regolamenti, della qual cosa si scusa sin d’ora; se, come si ritiene, sono veritiere,  ci si attende che le SS.LL., ognuna per le competenze e le funzioni che per legge competono Loro, si comportino di conseguenza”.

Il suo convincimento sulla illegittimità dell’atto è così radicato da concludere il documento con le seguenti precisazioni: “appare opportuno, a parere dello scrivente, che l’Assessorarena-castellano-via-floraato Regionale all’Urbanistica dica una parola chiara, attraverso un’apposita circolare, sulla realizzazione e gestione dei servizi di quartiere da parte del privato e ciò anche per il futuro (pare, infatti, che in via F. Fellini, in zona F1, stia per essere rilasciato un altro p.d.c. fotocopia di quello di cui al presente atto: “negozi ed uffici”)”.

“Appare difficilmente comprensibile che in una fattispecie identica i Comuni citati applichino le procedure riferite ed il solo Comune di Gioia del Colle assimili le zone F alle zone B nelle quali, per il rilascio del p.d.c., è  sufficiente la presentazione del progetto ed il pagamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione. In presenza di fattispecie identiche è possibile che le procedure adottate siano entrambe legittime?”.

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