STABILITE LE ALIQUOTE TASI ED IMU PER L’ANNO 2016
Il Commissario Straordinario con propria Deliberazione n.59 e 60 del 22.04.2016 ha approvato per l’anno 2016 le seguenti aliquote per i tributi comunali come sotto specificato. Non sono state evidenziate le date di pagamento ma dovrebbero essere le stesse di sempre. Prima rata in acconto (50% del totale) entro il 16 giugno 2016 saldo entro il 16 dicembre 2016.
TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili):
a) aliquota TASI del 2,5 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
b) aliquota TASI ordinaria nella misura dell’1 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011. In caso di occupante diverso dal titolare del diritto reale sull’unita’ immobiliare, l’imposta è versata dall’occupante nella misura del 10% e la restante parte è versata dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare;
c) aliquota TASI pari allo zero per mille per tutti gli altri immobili;
2) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2016.
3) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata, esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 e dell’art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997.
4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.
IMU (Imposta Municipale Propria):
- Aliquota di Base (tutti gli immobili soggetti ad IMU): 10,6 per mille;

- Aliquota ridotta abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze): 6,0 per mille;
2) di stabilire che:
a) per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze) si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
b) la suddetta detrazione di € 200,00 si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
c) ai fini dell’IMU i valori delle aree edificabili sono quelli determinate annualmente dal dell’Ufficio Tecnico Comunale, sulla base dei criteri di cui all’art. 5, comma 5°, del D.Lgs. n.504/92;
d) la base imponibil
e è ridotta del 50% per gli immobili concessi in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art.10 del codice di cui al decreto legislativo 22.1.2004, n.42 e per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati e fatiscenti, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, come disciplinato nel regolamento comunale;
e) esenzione dell’imposta ai terreni agricoli di cui all’art. 7, comma 1 lettera h) del decreto legislativo n. 504 del 1992) per le aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 giusta Circolare del 14/06/1993 n. 9 del Ministero delle Finanze;
3) di dare atto che la presente deliberazione ha effetto, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, dal 1° gennaio 2016.
4) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale al Ministero dell’economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 e dell’art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997.
5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma. Del D.Lgs. n. 267/2000.
