Archivio Gioianet

La Voce del Paese – Un Network di Idee

Politica

ETERNIT VIA TARANTINI: “IL COMUNE NON IMMUNE DA COLPE”

tettorie-in-eternit

tettorie-da-smaltireL’incredibile vicenda in cui è stata coinvolta, suo malgrado e probabilmente a sua insaputa, la sig.ra Pavone Barbara, residente in via Tarantini, la si potrebbe definire una sorta di querelle amministrativo-legale a puntate. Una diatriba, secondo il parere del suo legale, “frutto del comportamento illegittimo posto in essere dalla Pubblica Amministrazione”.

Un comportamento poco chiaro e alquanto contraddittorio che non le ha consentito in tutti questi anni di poter procedere alla realizzazione dei suoi obiettivi, al coronamento dei suoi sogni, infrantisi improvvisamente e sul nascere per colpa di una burocrazia miope e nello stesso testarda oltre che contrastante. Un buco nero da cui non riesce ad uscire nonostante le carte parrebbero parlare chiaro e, ironia della sorte,  proprio a suo favore.

tettorie-eternit-adiacentiUna situazione che con il passare del tempo le sta creando non solo considerevoli danni economici ma anche problemi psicologici dovuti ad un costante peggioramento nei rapporti interpersonali con la maggior parte dei residenti che vedono in lei, o così si vorrebbe far credere, la causa ostativa principale alla bonifica dell’area dalla presenza di numerose tettoie in eternit. E che, pur non volendolo, continuano sempre più a riflettersi negativamente sulla sua attività commerciale ed imprenditoriale.

Nulla di più falso considerando che la stessa Pavone aveva chiesto, pochi mesi dopo aver acquistato l’immobile ad un’asta giudiziaria, un preventivo per provvedere eterniti-via-tarantinialla messa in sicurezza dell’area di sua competenza, che nulla ha a che vedere con l’altro lotto sottostante le palazzine di proprietà dello IACP, da oltre un ventennio sottoposto ad una procedura fallimentare e al cui smaltimento avrebbe dovuto e dovrebbe provvedere il Curatore fallimentare.

Quello stesso Curatore che, ottemperando ad una formale richiesta inviatagli dal Comune di Gioia del Colle diversi mesi prima rispetto alla data di vendita dell’immobile alla Pavone, avrebbe dovuto provvedere anche allo smantellamento dell’eternit presente nella proprietà venduta alla signora Pavone.

via-tarantini-abbandonataMa i guai, si sa, non vengono mai da soli. Infatti, al danno si è aggiunta la beffa nel momento in cui, alla neo proprietaria, è stato comunicato che in quell’area non poteva realizzare nemmeno un metro cubo di fabbricato, perché rientrante nel PRU e quindi soggetta ad esproprio. Un suolo che sicuramente non avrebbe acquistato se non le fosse stato assicurato, carte ufficiali alla mano rilasciatele dal comune e controllate dal notaio, che poteva farlo tranquillamente.

Una storia-vicenda che ha del grottesco, di cui la signora Pavone non riesce ancora a vedere l’uscita nonostante abbia, a giudizio del suo legale, “ragione da vendere”, e in cui l’amministrazione si ostina o procrastinare la soluzione non addivenendo ad un accordo equo per entrambe le parti in causa.

Ma, per meglio comprendere quanto accaduto, che ha davvero dell’incredibile, sottoponiamo all’attenzione dei nostri lettori una mini relazione preparata all’uopo dal suo legale, che ringraziamo per averla messa a nostra disposizione.

———————————————

Il tutto ha avuto inizio il 24 febbraio 2006, quando la sig.ra Pavone Barbara, con verbale di vendita all’incanto per Notaio Nicola Guida di Gioia del Colle – rep. n. 96833 e racc. n. 22019 -, si aggiudicava l’immobile pignorato dalla Banca Popolare della Murgia, e precisamente: “Lotto n. 1: Suolo in agro di Gioia del Colle alla Contrada Campo Sportivo, in zona C/1. In data 22/03/2006 il Notaio Nicola Guida provvedeva a richiedere al Comune di Gioia del Colle il Certificato di Destinazione Urbanistica dell’immobile aggiudicato all’incanto.

Così, in data 23/03/2006, l’Ufficio Tecnico del Comune di Gioia del Colle, in persona del Dirigente Responsabile, certificava: “che il fondo rustico sito in agro di Gioia del Colle insiste in zona di espansione C/1, tale tipizzata dal vigente piano Regolatore Generale di questo Comune”, precisando in prosieguo le “norme tecniche di attuazione” – indice di fabbricabilità territoriale, altezza del fabbricato, distanza dai confini, ecc..- che il P.R.G. prevede per la zona di espansione C/1.

Acquisita alla procedura di esecuzione immobiliare detta certificazione, in data 11/04/2006 il Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Bari, emetteva decreto di trasferimento del detto immobile in favore della sig.ra Pavone Barbara.

Successivamente,  e  precisamente  in  data  27/06/2006la  sig.ra  Pavone richiedeva, nuovamente, al Comune di Gioia del Colle, il Certificato di Destinazione Urbanistica, avendo intenzione di rivendere il suolo predetto. Ivi, leggeva che la particella “è inserita nel P.R.U. approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 240 del 13/03/2006″, ossia in data antecedente alla certificazione del 23/03/2006 che nulla menzionava al riguardo.

Dopo neanche due settimane, la sig.ra Pavone incaricava un suo conoscente al fine di richiedere un nuovo Certificato di Destinazione Urbanistica datato 27/07/2006, apprendendo con sommo sgomento che “…il sito in agro di Gioia del Colle… ricade in area tipizzata dal vigente piano regolatore Generale.*..b)…… il Programma di Recupero (P.R.U.) approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 240 del 13/03/2006, nel quale il fondo di che trattasi è destinato ad edilizia residenziale convenzionata a mezzo espropriazione da parte del Comune e assegnazione a soggetti attuatori”.

La sig.ra Pavone acquisiva, pertanto, copia del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 240 del 13/03/2006, ove emergeva che l’Accordo di Programma tra il Sindaco del Comune di Gioia del Colle ed il Presidente della Giunta Regionale era già stato firmato in data 21/11/2005 e ratificato dal Consiglio Comunale con delibera n. 57 del 29/11/2005. Indiscutibilmente, la nuova destinazione urbanistica era ben conosciuta sia dal Sindaco che dal suo delegato Responsabile dell’Ufficio Tecnico ben prima della sua formale approvazione del 13/03/2006 ed, ancor prima del rilascio del certificato di destinazione urbanistica datato 23/03/2006. A fronte di tutto ciò, in data 27/02/2007 veniva formulata la comunicazione di avvio del procedimento di esproprio, notificato alla sig.ra Pavone il 28/02/2007.

Alla luce dei fatti su descritti, la sig.ra Pavone Barbara, con atto di citazione del 21/05/2007, conveniva in giudizio il Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Gioia, nonché per il principio di immedesimazione organica, il Comune di Gioia del Colle, in persona del Sindaco – legale rappresentante pro-tempore, al fine di sentire accertare e dichiarare la responsabilità solidale per aver certificato, in data 23/03/2006 una Destinazione Urbanistica del suolo non rispondente a quella reale e le cui risultanze inducevano la sig.ra Pavone Barbara ad acquistare detto suolo dalla procedura esecutiva immobiliare confidando nella sua edificabilità, con conseguente richiesta di condanna al risarcimento di tutti i danni (danno emergente, lucro cessante e danni morali).

Pur in pendenza del predetto contenzioso, il Comune di Gioia del Colle notificava alla sig.ra Pavone Barbara l’ordinanza n. 8 del 22/01/2010 con la quale ordinava la bonifica del suddetto terreno da manufatti in eternit ivi esistenti e ne ordinava, altresì, la recinzione onde impedire l’accesso a salvaguardia della pubblica incolumità. Successivamente, con nota del 26/08/2010, notificata alla sig.ra Pavone Barbara in data 30/08/2010 comunicava l’esecuzione in danno per lavori di bonifica con smaltimento di amianto esistente nella particella di terreno interessata dal procedimento de quo.

L’assurdità è che il paventato stato di pericolo per la pubblica incolumità è stato evidenziato sin dall’ordinanza comunale n. 205/2005 (precedentemente all’acquisto del suolo da parte della signora Pavone) ma il Comune ha rivolto le proprie pretese nei confronti della signora Pavone nonostante il preannunciato esproprio della medesima particella (con nota del 27/02/2007) e nonostante la pendenza di un giudizio avente ad oggetto il risarcimento dei danni per illegittimo comportamento”.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *