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Cronaca

A Gioia del Colle oltre 215 mila euro per solidarietà alimentare

soldi

conferenza stampa Conte-GualtieriBen 215.767,82 euro sono stati destinati dal Governo al Comune di Gioia del Colle. Somma contenuta nell’ordinanza a firma del Capo del Dipartimento della protezione civile, Angelo Borrelli, recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, recante misure e risorse per la solidarietà alimentare”.

Risorse stabilite in 4,3 miliardi di euro, più 400 milioni da destinare ai comuni per buoni spesa, così come anticipato, nella conferenza stampa in diretta facebook di sabato 28 marzo, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, e dal Ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri.

Somme ripartite in base al numero degli abitanti, per Gioia determinati in 27.573, e al reddito procapite, con riferimento all’area di appartenenza (Nord, Centro, Sud, Isole).

Di seguito i contenuti dell’ordinanza e in calce il documento completo con l’elenco di tutti i comuni italiani interessati e relativi importi destinati.

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Articolo 1
(Risorse da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare)
  1. In relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19, il Ministero dell’interno, entro il 31 marzo 2020, dispone, in via di anticipazione nelle more del successivo reintegro, il pagamento di un importo pari ad euro 400.000.000,00, di cui euro 386.945.839,14 in favore dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario, alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, ed euro 13.054.160,86 in favore delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, con imputazione sul capitolo di spesa 1365 dello stato di previsione del Ministero dell’interno da contabilizzare nei bilanci degli enti a titolo di misure urgenti di solidarietà alimentare.
  2. Le sanzioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 e le sanzioni di cui all’articolo 161, ocmma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 non si applicano alle spettanze per l’anno 2020.
Articolo 2
(Riparto risorse per solidarietà alimentare)
  1. Le risorse di cui all’articolo 1 sono ripartite ai comuni di cui agli allegati 1 e 2 della presente ordinanza individuati secondo i seguenti criteri:
a) una quota pari al 80% del totale, per complessivi euro 320 milioni, è ripartita in proporzione alla popolazione residente di ciascun comune, salvo quanto previsto al punto c);
b) una quota pari al restante 20%, per complessivi euro 80 milioni è ripartita in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione. I valori reddituali comunali sono quelli relativi all’anno d’imposta 2017, pubblicati dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, all’indirizzo: https://www1.finanze.gov.it/finanze3/analisi_stat/index.php?search_class%5B0%5D=cCOMUNE&opendata=yes.
c) il contributo minimo spettante a ciascun comune non può in ogni caso risultare inferiore a euro 600; inoltre, al fine di tenere conto del più lungo periodo di attivazione delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, viene raddoppiato il contributo assegnato ai comuni di cui all’allegato 1 del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020. La quota di cui al punto a) relativa ai comuni con popolazione maggiore di centomila abitanti è decurtata, proporzionalmente, dell’importo necessario ad assicurare il rispetto dei criteri di cui alla presente lettera.
  1. Le risorse spettanti ai comuni delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, sono assegnate alle predette Autonomie che provvedono al successivo riparto in favore dei comuni ricadenti nel proprio territorio sulla base dei criteri di cui al comma 1.
  2. I Comuni possono destinare alle misure urgenti di solidarietà alimentare di cui alla presente ordinanza eventuali donazioni. A tal fine è autorizzata l’apertura di appositi conti correnti bancari onde fare confluire le citate donazioni. Alle medesime donazioni si applicano le disposizioni di cui all’articolo 66 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.
  3. Sulla base di quanto assegnato ai sensi del presente articolo, nonché delle donazioni di cui all’articolo 66 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, ciascun comune è autorizzato all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50: a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale; b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità.
  4. I Comuni, per l’acquisto e per la distribuzione dei beni di cui al comma 4, possono avvalersi degli enti del Terzo Settore. Nell’individuazione dei fabbisogni alimentari e nella distribuzione dei beni, i Comuni in particolare possono coordinarsi con gli enti attivi nella distribuzione alimentare a valere sulle risorse del Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD). Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende disponibile l’elenco delle organizzazioni partner del citato Programma operativo. Per le attività connesse alla distribuzione alimentare non sono disposte restrizioni agli spostamenti del personale degli enti del Terzo settore e dei volontari coinvolti.
  5. L’Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.
  6. Con successivi provvedimenti si potrà provvedere ad ulteriori assegnazioni da ripartire sulla base dei criteri di cui alla presente ordinanza.
Articolo 3
(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano alle Regioni a Statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Angelo Borrelli

Per scaricare l’ordinanza completa, clicca qui.

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