ARENA CASTELLANO: “PERMESSO DI COSTRUIRE ILLEGITTIMO”
Nuove presunte irregolarità pendono sull’attività svolta dall’Ufficio Tecnico Comunale. Questa volta inerente il rilascio dell’autorizzazione alla demolizione dell’Arena Castellano e successiva costruzione di un nuovo complesso edilizio.
A sollevarle è ancora una volta il dott. Vito Antonio Vinci che ha sottoscritto un “Atto di Significazione”, indirizzato al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale e consegnato, in data 1 febbraio 2011, al Protocollo del comune di Gioia del Colle.
Un atto in cui “eccepisce la legittimità del permesso di costruire n.96/2010, per “violazione di legge e di regolamento; sviamento di potere per falsità del presupposto”. Un permesso “rilasciato per due interventi edilizi in zona omogenea di tipo F1”. Il primo per la “realizzazione di uffici, negozi e box”; il secondo per la “demolizione e ricostruzione di civile abitazione, ex art. 4 LR n.14/2009”.
Violazioni ben articolate ma soprattutto documentate, con puntuali riferimenti a leggi, regolamenti e giurisprudenza, ancora vigenti in materia.
Secondo l’attento osservatore delle attività edilizie amministrative, “il citato permesso di costruire vanificherebbe definitivamente le legittime aspettative delle famiglie degli alunni frequentanti le scuole dell’obbligo, aspettative relative alla fruizione di una struttura destinata allo svolgimento delle attività scolastiche, para ed extrascolastiche”.
“Tale struttura – prosegue – potrebbe sorgere in quell’area a ciò deputata dal vigente P.R.G. (nell’ambito della legislazione vigente, infatti, è possibile coniugare l’interesse pubblico e l’interesse privato, soddisfacendo entrambe le aspettative”.
“Invece – conclude – codesta Amministrazione ha fatto una censurabile scelta di campo: violando le leggi, per soddisfare l’interesse del privato a scapito del legittimo interesse pubblico).
Un convincimento avallato dal presupposto “che detta area, che ricomprende anche la via Flora e gli edifici scolastici “1° Circolo Giuseppe Mazzini” e Scuola Media “F.P.Losapio”, è tipizzata zona omogenea di tipo F1”.
Una zona, la F1, che l’art. 22 delle N.T.A del vigente P.R.G. – Capo IV – Zone di uso pubblico – considera adibite esclusivamente a “Servizi di quartiere F1”, che, secondo “le norme individuate ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, sono de
stinate a servizi per l’urbanizzazione secondaria relativi alle zone residenziali”. Tanto da precisare che “in tali zone sono consentite la costruzione di:
asili nido e scuole materne, scuole elementari e medie inferiori (scuola dell’obbligo);
attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali amministrative, per pubblici esercizi etc.”.
Una zona in cui, secondo lo scrivente, “non sono consentiti interventi di nuova costruzione”. Così come confermato dall’art. 9 del T.U. in materia edilizia (approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) e avallato dall’art. 6 della L.R. che richiamando l’art. 9 del D.P.R. 380/2001: “Attività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica”, afferma che “…nei Comuni sprovvisti di strumenti urbanistici sono consentiti (entro il perimetro urbano) gli interventi previsti dalle lettere a), b) e c) del 1° comma dell’art. 3 che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse:
–
interventi di manutenzione ordinaria;
– interventi di manutenzione straordinaria;
– interventi di restauro e di risanamento conservativo”.
Un Atto di Significazione in cui il dott. Vito Antonio Vinci conclude invitando “il Signor Sindaco ad avvalersi del principio di autotutela e ad esercitare le proprie competenze, ex art. 50 del D.Lgs. n.267/2000, attivandosi per l’annullamento del permesso di costruire n. 96/2010, manifestamente illegittimo per quanto argomentato nel presente atto”.